Benefici prima casa: il termine di rivendita passa a due anni
La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito l’ampliamento da uno a due anni del termine temporale per rivendere la prima casa se il possessore ne acquista una nuova volendo al contempo mantenere i benefici fiscali sull’acquisto. In altri termini, se già posseggo un’abitazione (acquistata a suo tempo tramite le agevolazioni fiscali cd “prima casa”) e ne compro una nuova con l’intento di riapplicare le medesime agevolazioni, sarò tenuto a vendere l’abitazione precedente non più entro un anno ma entro due anni da questo secondo acquisto.
Sull’argomento è intervenuta una risposta dell’Agenzia delle Entrate (la numero 127 del 5 maggio) osservando che il termine di 2 anni è valido non solo per i nuovi atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche nel caso in cui al 31 dicembre 2024 non era ancora decorso il precedente termine di un anno. Cioè tradotto: non solo vengono concessi 2 anni (quindi un anno in più) a chi ha effettuato il secondo acquisto a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche a coloro che in buona sostanza lo hanno effettuato nel 2024.
Cerchiamo di capire col caso pratico. La risposta dell’Agenzia prende in esame la situazione di un contribuente già possessore di prima casa acquistata tramite agevolazioni, che ha poi acquistato un secondo immobile (sempre con le agevolazioni “prima casa”) il 25 gennaio 2024, quando il termine stabilito per “disfarsi” della precedente abitazione era ancora di un anno a partire dal nuovo acquisto.
Se la regola non fosse cambiata, il tempo per vendere l’abitazione pre-posseduta mantenendo le agevolazioni sarebbe quindi scaduto il 25 gennaio 2025. Ora questo contribuente, non essendo riuscito a vendere l’immobile entro detto termine, ma essendo nel frattempo cambiata anche la regola, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se gli atti di acquisto per i quali il termine annuale non sia scaduto al 31 dicembre 2024 rientrino o meno nella nuova disposizione che allunga appunto a 2 anni il termine per alienare il vecchio immobile.
L’Agenzia, come detto, ha risposto di sì, ribadendo in questo caso la stessa risposta già fornita in occasione dell’8° Forum Commercialisti del 27 gennaio 2025: ovvero che l’estensione biennale del termine entro cui cedere la casa pre-posseduta non viene limitata ai soli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma “retrocede” anche per quelli stipulati nel corso del 2024.
Quindi – nel caso del contribuente che ha posto l’interpello – visto che al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa (cioè il 1° gennaio 2025) il vecchio termine annuale per rivendere l’immobile precedente era ancora in corso, automaticamente lo stesso termine viene allungato di un ulteriore anno. Cioè in sostanza il contribuente avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l’abitazione pre-posseduta, senza decadere dai benefici fiscali riapplicati sul nuovo acquisto.
FONTE CAF ACLI