Agevolazioni prima casa: valgono anche per chi studia in Italia e poi va all’estero
Ok alle agevolazioni prima casa anche al cittadino italiano trasferito all’estero per motivi di lavoro che voglia acquistare un immobile in Italia ubicato nel Comune dove ha svolto l’intero percorso formativo, tra scuola e università. A confermarlo è la risposta 312 del 15 dicembre con cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso di un contribuente italiano trasferito all’estero per ragioni di lavoro, il quale specifica di non essere proprietario di nessun immobile acquistato in precedenza con le stesse agevolazioni, e che il Comune dove intende acquistare la casa non è quello di nascita.
La normativa non prevede quindi preclusioni aprioristiche sulla categoria dei residenti all’estero per motivi di lavoro (anche non propriamente lavoratori dipendenti) qualora vogliano acquistare una casa in Italia usufruendo delle suddette agevolazioni. Vi è per altro una facilitazione in più, ossia quella che non vincola il cittadino residente all’estero a trasferire entro 18 mesi la residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato, cosa che invece sarebbe richiesta a un residente sul territorio italiano. D’altro canto è comunque prevista una serie di paletti che delimitano il riconoscimento dei benefici fiscali, vale a dire:
- il trasferimento all’estero non deve avvenire successivamente all’acquisto dell’immobile;
- il cittadino è stato residente o ha svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima dell’acquisto;
- l’immobile è stato acquistato in uno dei Comuni previsti dalla norma: ossia di nascita, di ultima residenza o quello in cui si è svolta la propria attività prima del trasferimento.
Resta inteso, inoltre, che devono essere rispettate le altre due condizioni valide per tutti, ovvero che l’acquirente:
- non deve possedere altri immobili acquistati con agevolazioni “prima casa”
- e non deve essere titolare di diritti reali su altre abitazioni nello stesso Comune dove acquista l’immobile o su tutto il territorio nazionale.
C’è infine da sciogliere il nodo principale attorno al quale ruota il caso esaminato della risposta 312. Come abbiamo detto, l’immobile che il cittadino vorrebbe acquistare in Italia non si trova nel Comune di nascita ma in quello dove ha studiato. Il dubbio nasce dunque dal fatto che la collocazione dell’immobile non soddisfi il terzo dei requisiti sopra citati, secondo il quale, se non in quello di nascita o di ultima residenza, l’immobile acquistato in Italia debba per lo meno trovarsi nel Comune dove si è svolta la propria attività prima del trasferimento. Per “attività” però, come spiega l’Agenzia, non bisogna per forza intendere quella retribuita della professione, ma anche appunto altre attività non retribuite come quelle dello studio o addirittura del volontariato e dello sport.
FONTE CAF ACLI








