Al via la rottamazione-quinquies: regole, scadenze e modalità di adesione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito tutte le indicazioni utili per aderire alla nuova definizione agevolata delle cartelle, nota come rottamazione-quinquies, prevista dalla legge di Bilancio 2026. La domanda di adesione dovrà essere inviata esclusivamente online entro il 30 aprile. Per semplificare la procedura, i contribuenti possono già verificare quali debiti rientrano nella sanatoria, poiché la misura riguarda solo alcune tipologie di carichi: imposte dichiarate ma non pagate, contributi Inps non versati (esclusi quelli derivanti da accertamento) e sanzioni per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.
Accedendo all’area riservata del portale, il sistema mostra automaticamente solo i debiti che possono essere inclusi nella rottamazione. Inoltre, è disponibile un servizio online che consente di richiedere un prospetto riepilogativo con l’elenco dei carichi definibili e l’importo da versare in forma agevolata.
Sul sito ufficiale dell’Agenzia è presente anche una sezione di FAQ, che chiarisce i principali dubbi sulla nuova misura, comprese le novità rispetto alle precedenti edizioni, come la possibilità di dilazionare il pagamento fino a nove anni, con un massimo di 54 rate bimestrali, e le regole che disciplinano la perdita dei benefici in caso di mancato pagamento.
Presentazione della domanda
La richiesta di adesione può essere presentata sia dall’area riservata sia da quella pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi accede con SPID, CIE o CNS (e, per imprese e professionisti, con le credenziali dell’Agenzia delle entrate) troverà già l’elenco dei debiti rottamabili e potrà selezionare quelli da includere. È necessario indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate, ricordando che ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
In alternativa, è possibile compilare la domanda dall’area pubblica, senza credenziali, allegando un documento di identità. In questo caso occorre inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi da definire, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo email per ricevere la ricevuta. Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia comunicherà l’esito della richiesta, con il dettaglio degli importi dovuti e i moduli per il pagamento.
Richiesta del prospetto informativo
Il prospetto con l’elenco dei debiti definibili può essere richiesto online. Dall’area riservata, il sistema invierà una mail entro 12 ore con il link per scaricare il documento, disponibile per cinque giorni. Lo stesso servizio è accessibile anche dall’area pubblica, compilando il form e allegando la documentazione necessaria: dopo la verifica, il contribuente riceverà via email il link per il download.
Contenuto della definizione agevolata
La legge di Bilancio 2026 consente di sanare, con condizioni favorevoli, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da imposte non versate risultanti dalle dichiarazioni, controlli automatici o formali, contributi Inps non pagati (esclusi quelli da accertamento) e sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada. Possono rientrare nella nuova rottamazione anche debiti già inclusi in precedenti sanatorie o nel saldo e stralcio, qualora il contribuente sia decaduto dai benefici, così come quelli della rottamazione-quater per i quali i vantaggi sono stati persi entro il 30 settembre 2025. Restano invece esclusi i debiti già regolarizzati con il pagamento di tutte le rate scadute entro quella data.
Con la rottamazione-quinquies si pagheranno solo il capitale residuo e le spese di notifica o eventuali procedure esecutive, senza interessi, sanzioni, aggio o interessi di mora. Per le multe stradali, non saranno dovuti nemmeno gli interessi aggiuntivi o le maggiorazioni.
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite su nove anni. La prima rata, o l’unica se si sceglie il pagamento immediato, scadrà il 31 luglio 2026. Il mancato versamento della prima rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata comporterà la perdita dei benefici della definizione agevolata.









