Bonus casa, più alto sulle abitazioni principali
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano chiarimenti sui “format” dei bonus edilizi rinnovati dalle modifiche introdotte a dicembre dalla Legge di Bilancio 2025. Modifiche, ad esempio, che intervengono sulla differenziazione delle aliquote fra abitazione principale e seconde case, così come sui termini generali di fruizione dei bonus. A fare il punto è la Circolare 8/E pubblicata il 19 giugno.
Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus: le novità dal 2025
Cominciamo dai lavori di ristrutturazione/recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, che dopo il 31.12.24 hanno visto il tramonto dell’aliquota “omnia” al 50% applicata indifferentemente per abitazioni principali e seconde/terze case. Su queste tipologie di bonus la Legge di Bilancio 2025 ha anticipato al biennio 2025-2026 la riduzione dell’aliquota dal 36 al 30% già programmata per le spese sostenute nel periodo 2028-2033. Tuttavia bisogna anche specificare che sull’anno in corso 2025 viene comunque preservata l’aliquota al 36% che calerà appunto al 30 dal 2026 in poi. Fanno però eccezione gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali il bonus fiscale resta fermo al 50%.
Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus: aliquote maggiorate sull’abitazione principale
Veniamo adesso alle abitazioni principali. Per quest’ultime infatti, come accennavamo, è prevista per gli anni 2025-26-27 una maggiorazione di aliquota su tutte le tipologie di intervento che rientrano nei radar dei bonus casa, ossia Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus. Quindi, mentre per tutti gli altri immobili le suddette detrazioni verranno applicate nella loro formula “standard”, le prime abitazioni potranno invece usufruire di un sconto fiscale più generoso.
Più nel dettaglio:
- nel solo 2025, a fronte di un’aliquota standard al 36%, per le abitazioni principali i bonus fiscali salgono al 50%;
- nel biennio 2026-27, a fronte di un’aliquota standard al 30%, per le abitazioni principali i bonus fiscali saliranno al 36%.
Bonus più alti sull’abitazione principali: a quali condizioni
Vi sono però delle condizioni affinché sia riconosciuta la maggiorazione sulle abitazioni principali, ossia il contribuente beneficiario del bonus deve essere titolare sull’immobile o di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (vedi usufrutto, uso, abitazione). Quindi, in parole povere, il trattamento di favore dell’aliquota “special” viene a decadere per tutta una serie di soggetti che potranno sì beneficiare della detrazione, ma nella sua versione standard, parliamo per l’esattezza:
- dei familiari conviventi del titolare dell’immobile (ad esempio la moglie che paga i lavori svolti sull’abitazione di proprietà del marito)
- oppure dei cosiddetti “detentori”, cioè gli affittuari o i comodatari.
Un’altra condizione (che può sembrare inutile e scontata) è quella che prevede che l’immobile, laddove si voglia usufruire dell’aliquota maggiorata, sia adibito ad abitazione principale. In effetti il senso del requisito è che l’immobile potrebbe anche non essere adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, ma l’importante è che lo sia quando i lavori finiscono.
Superbonus 2025: chi può chiederlo
Ultimi chiarimenti in materia di Superbonus. La Legge di Bilancio ha infatti previsto la possibilità di usufruire della detrazione (ex 110%) nella misura del 65% sulle spese sostenute nel 2025 a condizione che gli interventi risultino già avviati alla data del 15 ottobre 2024. La platea di beneficiari è ristretta a questi soggetti:
- i condomìni;
- le persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario;
- Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.
Infine, per interventi “avviati” alla data del 15 ottobre 2024 si intende che per quel giorno deve risultare:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
FONTE CAF ACLI