Dal 15 settembre le domande per il Bonus Psicologo
Riparte la corsa al Bonus Psicologo. L’INPS da stamattina ha infatti riacceso il semaforo verde per le domande del 2025. A partire da oggi, e fino al 14 novembre, sarà dunque possibile avanzare l’istanza telematica ai fini del contributo economico che rimborserà – ISEE permettendo – una parte del percorso di sostegno psicologico intrapreso coi professionisti aderenti al bonus. Il click-day, in realtà, avrebbe già dovuto aver luogo nei mesi scorsi, ma i tempi si sono protratti facendo così slittare a metà settembre l’apertura delle domande.
Bonus Psicologo: molta richiesta, fondi esigui
Non sarà facile garantirsi il Bonus Psicologo 2025 perché la richiesta è decisamente alta, mentre il plafond a disposizione esiguo. Per farsi un’idea della sproporzione, basti pensare – come faceva notare a luglio Il Sole 24 Ore – che “per il 2025 si prevedono oltre 400mila richieste, ma i fondi stanziati al momento possono coprire domande per sole 6.300 persone, il che equivale a più di una su 100”. Lo scenario non è dunque incoraggiante per un bonus che, se non rafforzato dal punto di vista delle risorse messe a disposizione, resterebbe di fatto come una sorta di “isola” per pochi eletti.
Domanda Bonus Psicologo 2025 dal 15 settembre
Viste le premesse, quello che conta è la tempestività delle richieste, che possono partire dal 15 settembre. A parità di diritto, le domande di Bonus Psicologo verranno infatti accolte secondo un criterio cronologico. Come sempre, lo strumento da tener pronto ai fini della domanda è l’ISEE valido 2025 (per il cui calcolo è possibile chiedere assistenza a CAF ACLI). Il Bonus Psicologo prevede infatti una differenziazione del contributo spettante a seconda del valore economico ISEE presentato dal soggetto richiedente, che andrà quindi a collocarsi entro una delle tre fasce reddituali previste dal regolamento (lo stesso identico principio, se ricordate, era adottato anche per il Bonus Bebè prima che arrivasse l’Assegno Unico).
Domanda Bonus Psicologo 2025: chi può richiederlo
Chiariamo anzitutto che il Bonus Psicologo – riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità – spetta solo a chi è residente in Italia. Il contributo massimo arriva a 1.500 euro, e la soglia ISEE da non sforare per essere sicuri di averne diritto è pari a 50.000 euro. Quindi, muovendoci entro lo “steccato” dei 50.000 euro, il bonus massimo spettante sarà pari a:
- 1.500 euro in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
- 1.000 euro in caso di ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 500 euro in caso di ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro.
Bonus Psicologo 2025: come si fa domanda
Quanto poi alla domanda vera e propria, occorrerà procedere per via telematica accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso:
- il portale web INPS.it muniti di SPID di livello 2 (o superiore), oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- il Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Oltre che per sé stessi, la domanda può essere presentata anche per conto di un figlio minore, autocertificando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati. Dopodiché la domanda verrà sottoposta alle dovute verifiche automatizzate, ivi compresa quella sull’indicatore ISEE. In caso di esito positivo l’INPS, accogliendo la domanda, comunicherà al richiedente l’importo esatto del beneficio spettante associandolo a un determinato codice alfanumerico che avrà validità 270 giorni e andrà indicato al professionista nel momento in cui si inizieranno le sedute di psicoterapia.
Bonus Psicologo 2025: entro quando va speso
Da quest’anno, poi, si aggiunge un altro vincolo temporale di cui tener conto. Nel comunicato INPS dell’11 settembre, infatti, l’istituto previdenziale fa presente che “i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio”. Dunque ricapitolando: non solo va tenuto conto della finestra temporale di 270 giorni entro cui spendere tutto il bonus a disposizione, passati i quali l’eventuale bonus non consumato andrebbe perso, ma bisogna anche “consumare” la prima seduta entro due mesi dalla notifica di accoglimento della domanda.
FONTE CAF ACLI