Lavoratori impatriati; nuovo regime agevolativo
Dopo un periodo di aspettativa per lavoro all’estero, il dipendente che rientra in Italia riallacciando il rapporto professionale col vecchio datore di lavoro può beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Un caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che lavora dal 2001 come dipendente a tempo indeterminato presso un istituto bancario e che nel 2018 ha chiesto un’aspettativa non retribuita per svolgere un incarico all’estero, dove in effetti ha trasferito la residenza iscrivendosi all’AIRE. A maggio 2024, poi, terminata l’aspettativa, il contribuente è tornato in Italia riprendendo servizio presso la stessa banca per cui aveva lavorato fino al 2018.
Con la risposta 317 dello scorso 23 dicembre 2025, l’Agenzia ha chiarito a tal riguardo che secondo la nuova formulazione della norma sui lavoratori impatriati, l’aspettativa non rappresenta più un ostacolo ai fini della fruizione del regime agevolativo, diversamente invece da quanto previsto dalla formulazione precedente disciplina, che infatti precludeva il beneficio fiscale ai contribuenti che rientrassero sul territorio nazionale dopo un periodo di aspettativa non retribuita.
Il nuovo regime sui lavoratori impatriati è applicabile dal 2024 a chi trasferisce, dopo un periodo di lavoro all’estero, la residenza fiscale in Italia. La misura agevolativa consente nel sottoporre a tassazione (fino alla soglia di 600mila euro) solo il 50% dei redditi di lavoro, a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo;
- non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il rientro;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia;
- possedere qualificazione o specializzazione elevata.
In base quindi ai requisiti appena elencati, e in particolare in base a quanto previsto dal secondo punto, deve essersi verificato un periodo di residenza all’estero di almeno 3 anni. Tuttavia i tempi minimi di permanenza all’estero si allungano qualora il lavoratore, rientrando Italia, trovasse lo stesso datore di lavoro che aveva fuori confine. In questo caso i periodi d’imposta diventerebbero:
- di 6 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, non era stato impiegato presso lo stesso datore di lavoro.
- di 7 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, era stato impiegato presso lo stesso datore di lavoro.
Nel caso in esame, quindi, il periodo minimo di residenza all’estero da far valere ai fini del regime agevolativo è di tre periodi d’imposta, considerato che in base a quanto riferito dal contribuente il datore di lavoro estero e quello italiano sono diversi. Per altro, come accennavamo, non influisce nemmeno il fatto che il lavoratore ha goduto dell’aspettativa non retribuita allo scopo di trasferirsi all’estero, dato appunto che la nuova disciplina degli impatriati regolata dal Dlgs 209/2023 non esclude dal beneficio fiscale i lavoratori collocati in aspettativa.
FONTE CAF ACLI








