Le spese scolastiche detraibili
Mai come in questi giorni il crocevia tra scuola e 730 è d’attualità. Da una parte l’anno scolastico che riprende, dall’altra la campagna delle dichiarazioni che volge al termine. Entro il 30 settembre, infatti, il modello “principe” di tutti gli adempimenti fiscali (chi non ha ancora provveduto può rivolgersi a CAF ACLI) andrà elaborato e trasmesso da ciascun contribuente per cui ne ricorra l’obbligo o se non altro la convenienza, vista la possibilità di andare a credito grazie agli eventuali oneri detraibili o deducibili sostenuti nel 2024. E a proposito di oneri detraibili, possiamo cogliere l’occasione per fare un veloce recap su un particolare aspetto della dichiarazione: la detraibilità, appunto, delle spese scolastiche.
Quali sono le spese scolastiche non detraibili?
Va subito detto che molte spese, pur effettuate in un contesto scolastico o universitario, non rientrano (assai stranamente) nel beneficio fiscale pari al 19% dell’importo: si vedano ad esempio quelle per l’acquisto dei manuali o dei libri di testo, dei sussidiari o degli accessori scolastici (zaini, trolley, diari, quaderni ecc.), tutto un settore che di per sé registra ogni anno esborsi ragguardevoli dalle tasche delle famiglie.
Quali sono le spese scolastiche detraibili?
Il discorso cambia invece per le spese cosiddette “di frequenza”, ad esempio le tasse d’iscrizione, le quote per le gite scolastiche o gli oneri per i servizi scolastici integrativi, come se il legislatore volesse sottolineare il principio della detraibilità unicamente se vi è un vincolo diretto tra la spesa e la partecipazione allo studio, mentre le spese sostenute per dotarsi degli “strumenti” pratici (appunto libri, quaderni ecc) non fossero altrettanto degne di detrazione.
Detraibile la frequenza ad asili, elementari e medie
Da dopo la riforma renziana della “buona scuola” (Legge 107/2015), il fisco ha iniziato ha iniziato a distinguere fra spese scolastiche e universitarie. Per l’esattezza in ambito non universitario, il bonus fiscale si è allargato includendo anche la frequentazione dei livelli scolastici precedenti alle scuole superiori quindi anche:
- le scuole dell’infanzia (asili);
- il primo ciclo di istruzione (elementari)
- le scuole secondarie di primo grado (medie).
È stato inoltre cancellato il discrimine fra scuole statali e istituti privati. Di conseguenza, a prescindere dal livello d’istruzione ricevuta e dall’istituto frequentato (non importa appunto se privato o statale), la detrazione prevede comunque un tetto uniforme di spesa detraibile nella misura del 19%, che dal 2022 si è stabilizzato a 800 euro, il che significa una detrazione effettiva pari a 152 euro (19% di 800).
Spese scolastiche: detraibili anche mensa e scuolabus
Per quanto riguarda infine la detraibilità dei servizi scolastici integrativi, vedi la refezione, l’assistenza al pasto o il pre e post-scuola, l’Agenzia aveva già dato parere positivo nella Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016, confermandolo poi nelle istruzioni del 730. La stessa cosa, dal 2018, può dirsi anche per l’eventuale servizio di trasporto scolastico, “anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.
FONTE CAF ACLI