Mutuo detraibile anche per chi si trasferisce all’estero
Il contribuente trasferito all’estero per motivi di lavoro non perde la detrazione sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. Lo ricorda una delle nuove faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sulla sua rivista online Fiscooggi.it. Stanti perciò gli altri requisiti previsti dalla norma, ossia che l’immobile fosse già adibito ad abitazione principale del contribuente successivamente all’acquisto, il trasferimento non fa scattare la decadenza dal beneficio, che consente di continuare a detrarre un importo pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati “in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro”.
Detrazione mutuo abitazione applicabile anche per chi va all’estero
In deroga perciò al vincolo con l’abitazione principale, che resta comunque una delle basi sostanziali affinché venga riconosciuta la detrazione, “non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro”. Non solo, ma “in caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale spetta anche se l’immobile viene concesso in locazione”. In questa casistica rientrano quindi anche quei contribuenti che, successivamente all’aver acquistato tramite mutuo un immobile destinato a propria abitazione, e avendovi trasferito la propria residenza entro 12 mesi, si sono poi spostati in uno Stato estero per esigenze lavorative, con conseguente iscrizione all’AIRE.
Detrazione mutuo abitazione, quale deroga è prevista
Quando la norma parla di “trasferimenti per motivi di lavoro”, tale condizione è sufficiente per “chiudere un occhio” sul cambiamento della situazione abitativa del contribuente, che resterà dunque beneficiario della detrazione. “Il principio – scriveva l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/E del 2015 – che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale”. Nel caso infine delle persone trasferite all’estero, è inoltre necessario che non abbiano acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale nel medesimo Stato estero dove hanno trasferito la residenza.
FONTE CAF ACLI