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Il comma 7 dell’articolo in esame prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.
DATORI DI LAVORO DESTINATARI:
aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS).
LAVORATORI DESTINATARI:
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Le aziende interessate possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
Prevista una semplificazione limitatamente ai termini procedimentali, mediante disapplicazione degli articoli 24 e 25 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in via transitoria, per l’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.
I datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
NOTA BENE:
in sede di valutazione delle domande gli Uffici terranno conto del carattere eccezionale della nuova causale “emergenza COVID-19” e delle esigenze di velocizzazione delle procedure, dando per verificata la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento ai fini dell’integrabilità della causale.
Nell’ipotesi di sospensione e sostituzione della cassa integrazione guadagni straordinaria, per il trattamento CIGO COVID-19 non prevede pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. comma 3, art. 20).
LIMITI DI SPESA:
i trattamenti di integrazione salariale sostitutivi sono riconosciuti nel limite massimo di un tetto di spesa fissato a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.
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Sono l'assistente virtuale del CAF Acli Roma
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