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Strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa
CIGO Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80%della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Assegno ordinario L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale (80%), è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
TIPOLOGIA MISURA E CAUSA DI INTERVENTO:
trattamento di integrazione salariale in deroga (c.d. CIGD) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 (NOTA BENE: Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS).
DATORI DI LAVORO DESTINATARI:
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono destinatari anche i datori di lavoro titolari di partita iva esercenti arti e professioni regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015
(NOTA BENE: Sono esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico)
LAVORATORI DESTINATARI:
dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
A eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti
I trattamenti di integrazione salariale in deroga si richiedono alle regioni provincie autonome e sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei prescritti limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande di CIGD dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Non è prevista contribuzione.
LIMITI DI SPESA:
Ai sensi del comma 3, art. 21 del DL, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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Sono l'assistente virtuale del CAF Acli Roma
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