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L’art. 25 del Decreto estende il congedo parentale speciale o un bonus baby-sitting ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato/non lavoratore.
Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti pubblici che abbiamo bisogni di cura familiare in conseguenza della sospensione dei servizi all’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
La fruizione del congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegno al reddito o disoccupato/non lavoratore.
I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni potranno usufruire del diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento. Hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, escludendo però per il congedo la corresponsione di indennità e del riconoscimento di contribuzione figurativa.
In alternativa ai congedi i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato possono scegliere la corresponsione di un bonus baby- sitting, da utilizzare per il servizio ricevuto dal 5 marzo 2020 per un periodo non superiore a 15 giorni.
Il diritto alla fruizione del congedo parentale speciale per l’anno 2020 decorre dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per i genitori dipendenti che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il Congedo prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ed è coperto da contribuzione figurativa. Qualora i genitori avessero già richiesto un periodo di congedo dal 5 marzo questo sarà convertito in congedo speciale.
Il bonus baby-sitting alternativo al congedo straordinario prevede un importo massimo di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato.
Per i dipendenti pubblici l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato si presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Le domande per usufruire della prestazione “BONUS BABY SITTING potranno essere presentate a partire dal 1 aprile 2020
Limiti di spesa
Il limite di spesa complessivo è di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020
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Sono l'assistente virtuale del CAF Acli Roma
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