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L’ABI ha diffuso, presso tutti gli associati, la circolare 9 aprile 2020 con cui fornisce una tempestiva informazione sulle disposizioni contenute nel decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020), voluto dal Governo per assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni.
Il decreto legge prevede un forte potenziamento dell’operatività per il Fondo PMI. Innanzitutto, previa autorizzazione della Commissione Europea, la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell’importo erogato. L’operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.
Quanto ai costi bancari, si impone alle banche una forte riduzione dei costi. Non solo, per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito.
Piccole e medie imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
La garanzia è concessa a titolo gratuito. Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
L’importo non può superare alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile.
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).
Il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un’operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, previa autorizzazione della Commissione Europea, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata
La garanzia è concessa a titolo gratuito. Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
L’importo non può superare:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019
2) 25.000 euro.
100% del finanziamento
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Tasso di interesse, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato di 0,20.
Fino a 72 mesi e inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi.
Deve trattarsi di un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Sono l'assistente virtuale del CAF Acli Roma
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