Clicca per chattare con me!
Cerca nel sito
Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese contenute nel Titolo III del Decreto, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
Nel senso di fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente l’abbattimento delle commissioni per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L’innalzamento a 5 milioni dell’importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.
Lo Stato interviene affiancando le sue garanzie a quelle dell’impresa consentendo alla stessa di avere una maggiore capacità di credito. Il Fondo di Garanzia per le PMI è attualmente il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l’impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi.
L’intervento prevede:
| L’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; | (il limite precedente era 2,5 milioni) |
| La garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste; | (prima era a pagamento) |
| Sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; | (prima non era consentito) |
| La garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19; | |
| La valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; | |
| E’ prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate | (prima era dovuta una commissione di 300 euro) |
| Sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione | |
| Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti | |
| Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti | |
| E’ elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 | |
| Sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia |
I beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese.
Direttamente agli Istituti Bancari

| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Sono l'assistente virtuale del CAF Acli Roma
Clicca per chattare con me!
Cerca nel sito

