Chi effettua la spesa non pregiudica il diritto alla detrazione
Il pagamento materiale della spesa non intralcia il diritto alla detrazione, anche se chi ha pagato è un soggetto diverso da quello che poi godrà effettivamente del beneficio fiscale nel 730 (per assistenza ci si può rivolgere a CAF ACLI Service Roma). Questo in buona sostanza è il sunto che arriva dalle diverse indicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo riguardo all’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili istituito nel 2020. In altri termini ciò che conta ai fini della detrazione è la tracciabilità in sé della spesa, cioè che l’importo sia stato effettivamente versato con metodo tracciabile (carta elettronica, assegno, bonifico ecc); poi chi materialmente ha effettuato il pagamento è un aspetto che non incide affatto sull’applicazione del bonus.
Se dunque la fattura o lo scontrino della ditta X o della farmacia Y sono intestati a Tizio, ma il pagamento è stato effettuato dal conto bancario o dalla carta di credito di Caio, la detrazione spetterà comunque a Tizio. Di casi pratici che si rispecchiano in questo “schema” ne capitano di frequente, e spesso i contribuenti hanno il timore di perdere il diritto alla detrazione. Il caso più classico su cui CAF ACLI riceve sovente segnalazioni e domande è quello di genitori e figli, cioè quando il figlio figura formalmente intestatario del documento di spesa, ma in realtà il pagamento è stato eseguito dal padre o dalla madre.
Da qui appunto la domanda: il figlio potrà comunque detrarre la spesa? Secondo l’Agenzia delle Entrate sì, perché non viene meno la ratio sostanziale della norma, ovvero quella di assicurare l’esecuzione tracciabile della spesa a prescindere poi da quale “tasca” provenga. Il dubbio dei contribuenti nasce però dal fatto che dovendo presentare anche la prova ai fini fiscali dell’esecuzione tracciabile, se la spesa viene sostenuta materialmente da A mentre è B che vuole detrarla, il tracciamento effettivo dell’importo (ad esempio la ricevuta del bancomat) farà comunque risalire ad A.
Proprio su questo vertono le rassicurazioni dell’Agenzia che in un interpello chiarisce: “Si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (cioè in sostanza la fattura del negozio o della ditta, ndr), non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento (cioè la persona titolare del conto o del bancomat, ndr), aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
Quindi, in parole povere, torniamo alla premessa: se la fattura, ad esempio dell’acquisto e dell’installazione di un sistema di allarme, è intestata al figlio, ma il pagamento è stato effettuato dal padre, la detrazione, stanti gli altri requisiti specifici, può tranquillamente essere accreditata al figlio perché ciò che più preme al legislatore (la ratio appunto della norma) non è tanto che vi sia corrispondenza fra chi acquista il bene e chi invece ne è l’intestatario, piuttosto che venga soddisfatto l’obbligo di tracciamento della spesa e che ovviamente ci sia corrispondenza tra la fattura di acquisto e l’importo indicato sul documento della spesa che ne dimostra la tracciabilità (ricevuta bancomat/bonifico ecc).
FONTE CAF ACLI