Due anni di tempo a disposizione per vendere la prima casa
Due anni di tempo a disposizione (e non uno) per vendere la prima casa precedentemente acquistata anche se la nuova è stata rogitata nel 2024. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 197 del 30 luglio, ha dato parere favorevole a un contribuente che le chiedeva se fosse valido anche per chi ha acquistato una seconda “prima casa” nel 2024, usufruendo dei benefici fiscali, l’ampliamento del termine da uno a due anni – introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 – entro cui portare a termine la cessione della prima casa originaria. Non solo, ma il contribuente non perderà neanche il relativo credito d’imposta con cui si può recuperare il registro o l’IVA pagati per il primo trasferimento immobiliare.
Il caso d’interpello riguarda una persona (già titolare di un immobile “prima casa”) che nel 2024 ha acquistato una nuova abitazione usufruendo sia delle agevolazioni che del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, ossia lo “scorporo” dell’imposta di registro o dell’Iva pagate in occasione del primo acquisto sulle imposte relative al secondo acquisto (a patto ovviamente queste ultime siano più alte delle prime). Il contribuente, quindi, essendo già in possesso di un immobile il cui acquisto era stato agevolato dai benefici prima casa, si era impegnato a rivenderlo entro un anno dal momento del secondo acquisto avvenuto nel 2024.
Nel 2024 però era ancora in vigore il vecchio termine di 12 mesi entro cui rivendere la prima casa pre-posseduta, termine appunto che dal 1° gennaio 2025 la nuova Legge di Bilancio ha esteso a 24 mesi. Alla luce della modifica normativa, il contribuente ha dunque chiesto:
- se il raddoppio del tempo a disposizione è applicabile anche agli acquisti effettuati nel 2024;
- e se è anche possibile usufruire del credito d’imposta cedendo la vecchia prima casa entro il nuovo termine di due anni.
Su entrambi i quesiti l’Agenzia ha dato parere favorevole. Quanto al primo l’Agenzia fa presente, come accaduto anche in una precedente risposta fornita su un caso analogo, che la norma che concede più tempo agli acquirenti per vendere una precedente prima casa “agevolata” (due anni anziché uno) non prevede una data specifica di decorrenza, quindi in pratica non dice che il raddoppio del termine valga solo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025; di conseguenza il nuovo termine di due anni è applicabile anche alle compravendite per le quali al 31 dicembre 2024 era ancora pendente il termine di un anno per procedere alla vendita della prima casa pre-posseduta.
Idem anche per il secondo quesito circa la fruizione del credito d’imposta, beneficio che era anch’esso destinato a chi acquisiva una nuova abitazione non di lusso entro un anno dalla vendita di un immobile precedentemente acquistato coi benefici “prima casa”, oppure a patto che lo vendesse entro un anno dal nuovo acquisto. Anche su questo fronte si applica dunque l’estensione da uno a due anni come termine massimo di cessione della vecchia “prima casa”, ragion per cui il contribuente, vendendo l’immobile precedente entro 2 anni, potrà garantirsi anche il credito del registro o dell’IVA sul riacquisto.
FONTE CAF ACLI