Reddito da lavoro, contributi esteri deducibili
Il regime convenzionale sulla retribuzione del dipendente all’estero che mantiene comunque la residenza fiscale in Italia, non è di ostacolo alla deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente al paese straniero. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito il caso di un contribuente che lavora in un paese estero dal 2024, e che sulla determinazione del reddito ivi prodotto applica la disciplina delle cosiddette “retribuzioni convenzionali” regolata dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. Nell’interpello rivolto all’Agenzia il contribuente chiede appunto se i contributi previdenziali e assistenziali versati in quel paese possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo.
La risposta dell’Agenzia è positiva. La deducibilità di tali contributi, pur versati all’estero, trova infatti applicazione in rapporto al reddito complessivo anche se il reddito da lavoro del contribuente è sottoposto alla disciplina delle retribuzioni convenzionali. Si tratta in buona sostanza di una disciplina agevolativa e “forfettaria” secondo la quale, recita il TUIR, “in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8 (dell’articolo 51, ndr) il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa (…) è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro”. Quindi praticamente in questi casi il reddito da lavoro – che resta comunque imponibile in Italia – non corrisponde mai, in virtù di questa “convenzionalità”, alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, ma ad una somma forfettaria (convenzionale appunto) stabilita anno per anno dal Ministero del Lavoro, ferma restando l’attività lavorativa svolta all’estero.
Ora, su questa retribuzione stabilita per così dire “forfettariamente”, non trova applicazione la norma del TUIR (articolo 51, comma 2, lettera A) che di norma esclude dal reddito da lavoro i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (il principio se vogliamo è analogo a quello del più recente regime forfettario, che sottopone a tassazione un reddito già di per sé “alleggerito”). Dunque la questione posta nell’interpello riguarda proprio questo aspetto: e cioè se i contributi obbligatori versati all’estero, pur non potendo essere sottratti dalla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dal decreto del ministero, possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo.
Come abbiamo detto l’Agenzia risponde di sì, basandosi sul fatto che la deducibilità degli oneri disciplinata dall’articolo 10 del TUIR opera a livello di reddito “complessivo”, non di singola categoria reddituale, stabilendo infatti che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, purché non siano già stati dedotti nella determinazione del reddito di categoria. Quindi, sebbene il regime convenzionale escluda la deducibilità dei contributi dal reddito da lavoro, essi diventano automaticamente deducibili da quello complessivo.
Tale principio trova oltretutto una piena e diretta assonanza in una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17747/2024), secondo la quale l’esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente non implica la loro esclusione dal reddito complessivo. Richiamando appunto tale sentenza, l’Agenzia nella sua risposta spiega che “secondo la Corte, tra le norme che disciplinano le singole categorie di reddito e quelle che regolano il reddito complessivo esiste un rapporto di reciprocità. Ciò significa che una limitazione prevista per una categoria reddituale non si estende automaticamente al reddito complessivo, a meno che una norma lo preveda espressamente”.
FONTE CAF ACLI









