Tetto detrazioni 2025: limite, calcolo e chi riguarda
Il tetto agli oneri detraibili introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che comincia a fare effetto proprio dal 730 di quest’anno, coinvolge solo i titolari di redditi superiori a 75.000 euro. Qualunque notizia, perciò, sia stata letta su un possibile, drastico, abbassamento degli oneri detraibili, bisogna comunque rapportarla a questo aspetto basilare, ovvero l’applicabilità del tetto alle detrazioni solo se nel 2025 il proprio reddito annuo ha superato la soglia dei 75.000 euro.
Detto questo, cerchiamo di capire un po’ di più nel dettaglio di cosa si tratta. La norma è contenuta nel nuovo articolo 16-ter del TUIR, introdotto appunto dalla manovra economica dello scorso anno. Il primo comma dice appunto che “per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali si prevede una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 per il coefficiente indicato nel comma 3”.
Andiamo quindi con ordine. Il legislatore parla anzitutto di oneri e spese detraibili “considerati complessivamente”, cioè sommando in un unico blocco cumulativo tutti gli oneri per i quali spetti una detrazione dall’imposta lorda (sia quelli sostenuti per sé che per i figli a carico), blocco però dal quale verranno esclusi – quindi detratti a parte e non cumulati nel tetto – le spese mediche e gli investimenti in start-up e PMI innovative. Tali oneri, così sommati, verranno quindi “ammessi in detrazione” fino a un determinato ammontare, cioè per dirla in soldoni: se hai speso 1.000, ti spetta comunque la detrazione fino a una spesa massima di 800 (questo in buona sostanza è il principio).
Altro aspetto da rimarcare, che giustamente l’AdE metteva in rilievo nella Circolare n. 6 del 29 maggio 2025, è che nel caso delle spese detraibili spalmate su più annualità (vedi ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus, ecc.), “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le singole rate di spesa riferite a ciascun anno”, quindi in pratica, ai fini di questa sorta di “calmiere” sulle detrazioni, nel 730/2026 concorreranno fra gli altri a formare il cumulo degli oneri solo le eventuali rate dei bonus casa riferite all’anno 2025 e non tutta la spesa sostenuta per i lavori effettuati. Quindi esemplificando: se nel 2025 ho fatto una ristrutturazione per la quale ho speso complessivamente 30.000 euro, spalmati però in rate da 3.000 euro lungo un arco di 10 anni, nel cumulo degli oneri detraibili riferito all’anno 2025 non mi verranno conteggiati tutti i 30.000 euro, ma solo la prima singola rata da 3.000 euro, e poi via via, ogni volta che andrò a presentare il 730 negli anni a venire, mi verranno conteggiate le altre singole rate da 3.000 euro per ogni anno specifico.
Fatte queste delimitazioni, entrano ora in ballo i commi 2 e 3 del citato articolo 16-ter che fissano nel pratico i parametri di calcolo coi quali viene determinato il tetto agli oneri. Vengono stabiliti anzitutto due importi base di riferimento, ossia:
- 14.000 euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro
Ora, a seconda del reddito del contribuente, o l’uno o l’altro di questi due importi viene moltiplicato con un certo coefficiente, variabile a seconda della presenza o meno di figli a carico:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.
Quindi, ad esempio, per un contribuente con un reddito annuo di 80.000 euro e senza figli a carico, sarebbe ammesso in detrazione un cumulo di oneri non superiore a 7.000 euro (cioè l’importo base di 14.000 euro, da utilizzare nel caso dei redditi fra 75.000 e 100.000, moltiplicato per il coefficiente di 0,50 associato ai nuclei senza figli). Se dunque questo contribuente avesse sostenuto nel 2025 oneri detraibili per 10.000 euro, potrebbe comunque applicare le rispettive detrazioni fino a un ammontare massimo di spesa pari a 7.000 euro “perdendo” la quota residua di 3.000.
FONTE CAF ACLI









