Detrazione trasporto e rimborso spese, c’è sintonia
C’è feeling fra la detrazione sul trasporto pubblico pagato dal dipendente e il rimborso sulle spese di trasporto erogato dal datore di lavoro. Una faq dell’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi.it) sgombra il campo dai dubbi sulla presunta imcumulabilità dei due benefici, che in realtà possono coesistere tranquillamente. Da una parte, appunto, la detrazione del 19% sugli oneri di trasporto sostenuti dal dipendente, dall’altra l’eventuale fringe benefit “fuori busta” messo a disposizione dell’azienda per rimborsare i dipendenti di quegli stessi oneri. I canali, però, sono fiscalmente distinti, quindi non in conflitto ai fini del 730. Il TUIR, spiega l’Agenzia, “prevede la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”. Di contro, sempre ai sensi del TUIR, “non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.
Separando allora le due cose, la detrazione valida ai fini IRPEF è applicata al 19% entro un importo complessivo non superiore a 250 euro sulle spese rimaste a carico del contribuente (spese cioè che il contribuente deve comunque documentare con titolo e ricevute) per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto non occasionale che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. “Inoltre – spiega l’Agenzia delle Entrate – per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite”.
Sul piano invece del rimborso erogato “alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro (…) per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico”, tali somme, essendo escluse dal reddito del lavoratore, e quindi non essendo di fatto imponibili fiscalmente, non costituiscono un impedimento sul fronte della detrazione, che infatti resta applicabile sugli oneri sostenuti dal dipendente e documentati col titolo di viaggio emesso a suo nome, a prescindere poi se il datore di lavoro conceda o meno il benefit del rimborso. “Pertanto – come si legge nella faq delle Entrate – la quota sostenuta dal datore di lavoro non concorre al reddito di lavoro dipendente a prescindere dal fatto che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento mentre solo la parte della spesa rimasta a carico del lavoratore configura un onere detraibile”, dove per “spesa rimasta a carico del lavoratore” si intende ovviamente l’acquisto effettivo dell’abbonamento di trasporto.
FONTE CAF ACLI









