730: dal 2025 via al nuovo regime impatriati
Dal periodo d’imposta 2024, e quindi con effetto a partire dal 730/2025, scatta la nuova versione del regime agevolativo per gli “impatriati”, ovvero quei contribuenti che per ragioni lavorative hanno scelto di trasferire la residenza fiscale in Italia proprio a decorrere dal 2024.
Regime Impatriati: che requisiti occorrono
Come evidenziano le istruzioni del nuovo Modello 730/2025 (per la cui elaborazione e trasmissione ci si può rivolgere alle sedi CAF ACLI Service Roma), il nuovo regime fiscale è stato introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 209 del 27 dicembre 2023, istituendo appunto le regole in favore dei lavoratori trasferiti in Italia dall’anno scorso.
Più esattamente il regime ha la durata complessiva di 5 anni (cioè quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza, più i successivi quattro periodi d’imposta) e viene riconosciuto a queste condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal Dlgs 108/2012 e dal Dlgs 206/2007.
Regime Impatriati: che tassazione si applica
La norma fiscale prevede in pratica che i redditi da lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dal lavoratore trasferito, concorrono (comunque entro il tetto di 600.000 euro) alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Vale a dire, ad esempio, che se il reddito da lavoro del contribuente impatriato ammonta annualmente a 100.000 euro, l’applicazione del regime agevolativo permetterà che di questi complessivi 100.000 euro ne vengano sottoposti a tassazione solo 50.000.
La percentuale del reddito imponibile si abbasserebbe inoltre al 40% nei seguenti casi:
- se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime (in tal caso l’ulteriore beneficio, cioè la tassazione sul 40% del reddito anziché sul 50, verrebbe fruito a partire dal periodo d’imposta della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione).
FONTE CAF ACLI