Bonus Nido, al via le domande
Dal 31 marzo è scattato il semaforo verde per le domande di Bonus Nido, cioè la prestazione economica parametrata all’ISEE che viene riconosciuta ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni come rimborso delle spese sostenute in strutture dell’infanzia (pubbliche e private) o per servizi di supporto domiciliare in caso di gravi patologie croniche (la domanda può essere trasmessa tramite il portale INPS o gli enti di Patronato). Il genitore deve per altro essere in possesso sia della cittadinanza italiana (o di uno Stato UE o di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso sia cittadino di uno Stato extracomunitario), sia della residenza in Italia.
Da quest’anno, inoltre, come spiega l’INPS nella Circolare n. 29 del 27 marzo (e come già anticipavamo a settembre), le domande avranno valore “non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio”, cioè a dire che conserveranno “la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi”. Per gli anni successivi, quindi, il genitore non sarà più tenuto a inoltrare di volta in volta una nuova istanza, basterà invece “integrare” la domanda già esistente indicando le ulteriori mensilità per le quali si intenderà fruire del beneficio in quell’anno specifico.
L’altra importante novità che entra in vigore nel 2026, è l’ampliamento del raggio dei servizi rimborsabili col bonus, che però – va ricordato – qualora fosse riconosciuto annullerebbe automaticamente il diritto nel 730 alle detrazioni “concomitanti” sulle rette di frequenza dell’asilo nido. Più nel dettaglio, allora, il Bonus Nido abbraccia come spese rimborsabili quelle sostenute per il pagamento di:
- rette relative alla frequenza di nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare
- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche
Restano invece escluse le spese sostenute per i servizi diversi da quelli prettamente educativi (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).
Quanto ai requisiti economici, il discorso si ricollega chiaramente all’ISEE (per il cui calcolo ci si può rivolgere a CAF ACLI Roma). L’ISEE è infatti l’architrave su cui regge il rapporto tra il livello reddituale del nucleo richiedente e l’effettivo bonus spettante, fermo restando che il bonus spetterebbe ugualmente anche in assenza di un ISEE valido, ma in quel caso sarebbe erogato nella sua entità minima, mancando ovviamente il parametro del reddito familiare.
Tra l’altro il regolamento distingue tra i bambini nati prima o a partire dall’1 gennaio 2024. Quindi, se il bambino è nato prima dell’1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:
- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con un ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.
Per i bimbi nati invece dall’1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:
- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di un ISEE minorenni fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.
L’aspetto però che va sottolineato, è che ai fini della domanda di Bonus Nido, dall’ISEE familiare viene “detratto” l’eventuale importo di Assegno Unico di cui gode il nucleo, parametrato alla scala di equivalenza abbinata a quel nucleo medesimo. È in effetti un discorso abbastanza tecnico, ma in soldoni si tratta di un vantaggio per quelle famiglie che, usufruendo già dell’Assegno Unico, vedrebbero il loro ISEE “alleggerirsi” di una quota dell’assegno percepito, aumentando così la probabilità di rientrare in una fascia economica che dà diritto a un Bonus Nido più alto.
Ad esempio, come spiega la Circolare 29 dell’INPS, “nel caso di un nucleo con un parametro della scala di equivalenza pari a 3,10 e un importo annuo di Assegno Unico pari a 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore dell’ISEE ai fini del Bonus Nido sarebbe di 1.000 euro (cioè 3.100 : 3,10). In questo caso, quindi, se l’ISEE del nucleo fosse pari a 41.000 euro, il valore realmente considerato per determinare l’importo spettante del Bonus Nido sarebbe pari a 40.000 euro (41.000 – 1.000), cosa che appunto farebbe una gran differenza, perché con un ISEE superiore a 40.000 euro si avrebbe diritto all’importo minimo di 1.500 euro, mentre fino a 40.000 si ha diritto a 2.500 euro.
FONTE CAF ACLI









