Coniugi e comodati: rebus IMU
Niente IMU per i coniugi o gli uniti civili che risiedono e dimorano in due abitazioni distinte di cui sono i rispettivi possessori. Base imponibile invece dimezzata sulle abitazioni (non tutte) concesse in comodato ai parenti. L’acconto dell’imposta 2025 scade tra una settimana, il 16 giugno, quindi è utile fare chiarezza su certe casistiche che sollevano più dubbi che certezze (CAF ACLI Service Roma fornisce assistenza sia online che nelle sedi).
IMU coniugi con doppia residenza: si paga o non si paga
Nel caso ad esempio dei coniugi con doppia residenza non fa differenza il Comune dove le abitazioni si trovano: l’esenzione infatti vale per entrambi gli immobili, a prescindere che siano collocati nel territorio dello stesso Comune o in due Comuni diversi. Come ricorderete si tratta della casistica regolata nel 2022 dalla sentenza 209 del 13 ottobre emessa dalla Corte Costituzionale che in pratica decretò la parziale illegittimità della norma del 2011 (quella che aveva appunto introdotto l’IMU), relativamente alla parte in cui prevedeva l’esistenza di una sola abitazione principale legata al possessore e, se coniugato, al suo nucleo familiare.
Sulla base di questo principio ci si era quindi posti il problema delle coppie sposate con doppia abitazione: marito da una parte dimorante nella casa X, moglie dall’altra dimorante nella casa Y. La regola che ne era uscita aveva previsto inizialmente la possibilità di applicare – in deroga alla norma – la doppia esenzione sull’abitazione principale solo per le coppie residenti in Comuni diversi, mentre per quelle residenti in due abitazioni collocate nello stesso Comune l’esenzione sarebbe stata applicata soltanto su una delle due.
E così si è andati avanti fino al dicembre 2021. Poi nel 2022 si è pensato di mettere tutti d’accordo con la scelta di abolire la doppia esenzione per i coniugi con residenze in Comuni diversi uniformando così le tipologie: una sola esenzione per tutti. L’ultima mossa è stata infine quella della Consulta, che pronunciandosi con la sentenza 209/2022 ha ribaltato letteralmente i piani indicando di fatto la strada alla doppia esenzione IMU per tutte le coppie sposate/unite civilmente titolari di due case, che per le più disparate ragioni si trovano a vivere sotto tetti diversi.
Sconto IMU sui comodati: chi ne ha diritto
L’altra casistica su cui spesso si concentrano dei malintesi è quella delle seconde case in comodato ai parenti in virtù della regola che permette il calcolo IMU limitatamente al 50% della base imponibile (cioè il valore dell’immobile). La domanda alla fin fine è sempre quella: ho dato casa a mia figlia, mio padre, mia sorella ecc… devo pagarci l’IMU al 100% o posso usufruire dello sconto?
La verità purtroppo è che nemmeno il comodato, di per sé, assicura il beneficio. Per poterne usufruire sono infatti previsti dei requisiti abbastanza stringenti. Anzitutto i comodatari devono essere solo i parenti in linea retta entro il primo grado. A parte questo, per godere dell’agevolazione, il comodante deve:
- registrare il comodato;
- possedere un solo l’immobile, ossia quello concesso in comodato, o al massimo, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Detto altrimenti: se il comodante, residente a Milano, comprasse ad esempio casa a Roma per farci stare il figlio, lo sconto sarebbe inapplicabile. Ecco perché, così strutturata, la norma appare oggettivamente molto restrittiva. Quanto al requisito della registrazione, sebbene il contratto di comodato rientri di per sé fra quel genere di accordi che la legge ritiene validi anche se basati su una forma verbale, nel caso specifico il legislatore chiede espressamente la registrazione scritta pagando sia l’imposta di bollo che l’imposta di registro.
Un altro importante chiarimento va fatto sul requisito che impone al comodante il possesso di “un solo immobile”. A tal riguardo precisava il MEF in una risoluzione del 2016, “laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita ad immobili abitativi. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione”. Traducendo: il comodante che fosse eventualmente titolare di altri immobili non abitativi (vedi ad esempio pertinenze, terreni, negozi, ecc), e che possedesse, come soli immobili abitativi, la casa in comodato più eventualmente l’abitazione principale nello stesso Comune, avrebbe comunque diritto all’agevolazione.
FONTE CAF ACLI