Lente dell’Agenzia sul rimborso extra-large nel 730
Cosa succede se il contribuente che ha fatto il 730 ha diritto a un rimborso, ma nel frattempo il rapporto di lavoro è decaduto o magari lavora da un’altra parte? La risposta la troviamo in una circolare AdE del 2013 (la 14/E) secondo la quale “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.
Se dunque in un momento successivo alla consegna del 730 il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro, per un licenziamento o per dimissioni, a prescindere da quale sia la sua nuova condizione (potrebbe infatti essere disoccupato o impiegato nuova azienda), è comunque alla vecchia azienda – cioè all’ex sostituto d’imposta – che spetterà l’onere dei rimborsi fiscali, e tali rimborsi avverranno con la conseguente riduzione delle ritenute sui compensi degli altri dipendenti.
Qualora però il vecchio sostituto, previo diniego, non dovesse operare il conguaglio a credito, a quel punto il contribuente, seppur con tempi più rallentati, avrebbe comunque dalla sua la possibilità di recuperare il credito attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, riportandolo cioè nel 730/2026. Viceversa in caso di debito, il sostituto d’imposta, non avendo la possibilità materiale di effettuare il conguaglio, “comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente (tramite F24, ndr). In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta”.
Un altro aspetto dei rimborsi è quello che riguarda i controlli preventivi dell’Agenzia sui 730 che hanno esito a credito. “Esito a credito” vuol dire appunto che il contribuente ha diritto a un rimborso. Se invece l’esito è “a debito” vuol dire che l’imposta finale sopravanza le detrazioni e quindi contribuente dovrà pagare. Normalmente il 730 viene ricevuto dall’Agenzia, che poi a sua volta lo “rigira” al datore di lavoro perché effettui le trattenute o i rimborsi sulle buste paga.
Ed è proprio in questo momento che potrebbe frapporsi la lente dei cosiddetti controlli preventivi, ossia quando l’Agenzia – prima di ritrasmettere il 730 ai legittimi sostituti d’imposta – rileva degli “elementi di incoerenza” sul credito riportato nell’esito della dichiarazione, credito quindi “meritevole” di verifica. Questo accade ad esempio quando il 730 riporta un rimborso particolarmente alto, ma non vuol dire che quel rimborso verrà negato, solo che l’Agenzia si prenderà un po’ più tempo per verificare il 730, versando poi lei stessa il credito al contribuente una volta che ne avrà accertato l’esattezza.
FONTE CAF ACLI