Sito ENEA di nuovo ok; via libera agli avvisi 2025
Dal 30 giugno il portale Enea è ritornato “abile e arruolato” con tutti gli aggiornamenti 2025 attesi da tempo, la cui assenza aveva bloccato dal 1° gennaio le procedure di invio delle comunicazioni relative ai lavori di risparmio energetico eseguiti a cavallo tra il 2024 e il 2025, oppure nel solo 2025. Lo stop, ovviamente, ha causato non poche noie a tutti quei contribuenti che pur avendo concluso dei lavori per cui è richiesta la comunicazione (che tra l’altro rappresenta uno dei requisiti ai fini della detraibilità nel 730) non hanno potuto trasmetterla fino all’altro giorno.
Dal 30 giugno, invece, l’adempimento è di nuovo in funzione, facendo oltretutto slittare il calcolo dei 90 giorni entro i quali la comunicazione va inviata. Normalmente infatti il conteggio dei 3 mesi decorre dal giorno di ultimazione dei lavori (il cosiddetto “collaudo”). Essendo stato però il portale inattivo fino al 29 giugno, i 90 gg a disposizione scattano dalla data del 30 e terminano il 29 settembre per i contribuenti che hanno realizzato lavori conclusi:
- nel 2024, ma per i quali alcune spese detraibili sono state sostenute nel 2025;
- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, giorno dell’apertura del nuovo portale.
Come accennavamo, la scheda Enea è necessaria per garantirsi poi la possibilità di detrarre i lavori nella dichiarazione dei redditi. Va dunque trasmessa ogniqualvolta l’intervento presuppone un miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato, quindi per l’esattezza ai fini delle seguenti detrazioni:
- Ecobonus ai sensi della Legge 296/2006;
- Bonus Ristrutturazione (chiaramente solo per gli interventi che comportano risparmio energetico) ai sensi del D.P.R. 917/86;
- Bonus Mobili, laddove si acquistino elettrodomestici della classe energetica A+ in su.
A parte questo, però, va anche detto che sull’obbligo effettivo della comunicazione regna da sempre un clima di poca chiarezza, o per lo meno di una regola che alla fine non sembrerebbe così rigida e indispensabile come sembra. A testimonianza di questo ci sono ad esempio i diversi atteggiamenti tra la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, che infatti riguardo al tema si dividono tra due linee interpretative completamente opposte: più permissiva la prima, più rigorosa la seconda. Non solo, ma a ben vedere anche la stessa Agenzia delle Entrate, vera “guardiana” – per così dire – sulla corretta applicazione delle detrazioni, sembrerebbe a volte smentire l’apparente imprescindibilità dell’adempimento, sebbene le sue stesse guide fiscali lo riportino a chiare lettere tra i requisiti per poter fruire dei bonus.
C’è ad esempio la Risoluzione 46 del 2019, nella quale si riporta che “la mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, non comporta la perdita del diritto alle predette detrazioni”. In ogni caso si tratta certamente di un aspetto da non sottovalutare. Le sfumature possono essere molteplici e ci ripromettiamo di tornarci un po’ più dettagliatamente. Certo è che se si vuole star certi di non commettere errori, basterebbe banalmente non porsi il problema e inviare la comunicazione, cosa che troncherebbe alla radice qualunque sorpresa futura.
FONTE CAF ACLI