Redditi assimilati; esclusi dal beneficio somma “extra”
Redditi assimilati esclusi dal beneficio della somma “extra” ai lavoratori dipendenti introdotta nel 2025 e con effetto nel 730/2026. Rientrano al contrario nel beneficio dell’ulteriore detrazione sul lavoro dipendente per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro (anch’esso introdotto dalla manovra 2025), i percettori dei cosiddetti redditi “sostitutivi” al lavoro dipendente. Due faq pubblicate il 30 aprile 2026 dall’Agenzia delle Entrate, contribuiscono a farci comprendere un po’ più nel dettaglio certe sfumature delle suddette novità in tema di IRPEF e lavoro dipendente che i contribuenti si ritrovano “nero su bianco” nell’attuale 730/2026.
Modello 730/2026: a chi spettano i nuovi benefici sul lavoro dipendente
Partiamo dalla base della norma. Come accennavamo si tratta di due novità disposte dalla scorsa manovra finanziaria. La prima è quella che prevede per i titolari di reddito da lavoro dipendente (non percettori di pensione) che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione (qui ne abbiamo parlato più dettagliatamente), determinata applicando al reddito da lavoro le seguenti percentuali:
- 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se è superiore a 15.000 euro.
La seconda novità, invece, riguarda sempre i titolari di redditi da lavoro dipendente non percettori di pensione, ma stavolta con redditi complessivi tra 20.001 e 40.000 euro, per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro:
- pari cioè a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- oppure al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Modello 730/2026: niente somma extra per i redditi assimilati
Ora, le due faq dell’Agenzia forniscono alcune precisazioni relative alla spettanza tanto del primo quanto del secondo beneficio. Riguardo al primo, l’Agenzia specifica che la somma non soggetta a tassazione per i dipendenti con reddito non superiore a 20.000 euro – si cui i primi chiarimenti erano già stati pubblicati con la Circolare 4 del 16 maggio 2025 – non può spettare ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati all’articolo 50 del TUIR. Scrive infatti l’Agenzia che “per espressa previsione normativa, l’ambito applicativo della somma e della ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, a eccezione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49”. Di qui l’automatica esclusione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, menzionati appunto all’articolo 50.
Modello 730/2026: detrazione anche su redditi sostitutivi al lavoro dipendente
La seconda faq approfondisce invece, ma con esiti opposti alla prima, il caso della possibile spettanza dell’ulteriore detrazione IRPEF in caso di redditi tra 20.001 e 40.000 euro per i titolari di redditi sostitutivi a quelli da lavoro dipendente, menzionati dall’articolo 6, comma 2, del TUIR. Parliamo ad esempio di prestazioni come l’indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, o le indennità di maternità/malattia. A questo proposito la norma stabilisce che questi proventi, seppur conseguiti “in sostituzione” al vero e proprio reddito da lavoro dipendente, costituiscono comunque una fonte reddituale di analoga natura a quella che vanno a sostituire, tant’è vero che sono anch’essi assoggettabili a tassazione come i veri redditi da lavoro dipendente.
Di conseguenza, nell’ambito applicativo delle detrazioni per lavoro dipendente, che spettano “anche con riferimento ai redditi sostitutivi, quali ad esempio le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all’indennità”, l’Agenzia precisa nella faq che la nuova detrazione istituita nel 2025 in riferimento ai titolari di redditi tra 20.001 e 40.000 euro spetta anche su quei redditi sostitutivi per i quali il TUIR già riconosca la classica detrazione per lavoro dipendente.
FONTE CAF ACLI









