Sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali
Sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali
L’ articolo da 62 del Titolo IV (“misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”) del Decreto disciplinano la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale.
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A chi spetta
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;
– trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
– IVA;
– contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.