Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
Assegno ordinario erogato dai Fondi bilaterali di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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A chi spetta
DATORI DI LAVORO DESTINATARI:
datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, siano ricorsi all’assegno di solidarietà.
LAVORATORI DESTINATARI:
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I datori di lavoro che presentano domanda di trattamento salariale speciale COVID-19 sono dispensati dall’osservanza delle tempistiche prescritte all’art. 14, d.lgs. n. 148/2015, restando salva “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica” entro tre giorni successivi a quello della richiesta (NOTA BENE: il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza o di mancato accordo)
I datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
(NOTA BENE: in sede di valutazione delle domande gli Uffici terranno conto del carattere eccezionale della nuova causale “emergenza COVID-19” e delle esigenze di velocizzazione delle procedure, dando per verificata la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento ai fini dell’integrabilità della causale).
Limitatamente ai periodi di assegno ordinario non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
LIMITI DI SPESA:
Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del DL sono riconosciute nel limite massimo di spese previsto dall’art. 19, comma 8, pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.