Slittamento versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Slittamento versamenti pubbliche amministrazioni
Gli articoli da 60 a 62 del Titolo IV (“misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”) del Decreto disciplinano la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale.
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A chi spetta
Per tutti i contribuenti è disposto lo slittamento dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. Infatti, il Decreto in esame non ha previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.;