Credito sanificazione il 4 novembre la scadenza
La sveglia del bonus per le spese di sanificazione è in procinto di squillare: il tempo utile per trasmettere la domanda all’Agenzia delle Entrate (anche con l’aiuto di un intermediario come CAF ACLI Service Roma) terminerà infatti il 4 novembre. La “finestra” per l’invio delle istanze si era aperta lo scorso 4 ottobre. Resta quindi una settimana ad imprese, professionisti, operatori economici, enti non commerciali – compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale per inviare la richiesta di accesso al beneficio.
Beneficio che in pratica corrisponde a un credito d’imposta pari al 30% delle spese di sanificazione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60.000 euro; tale credito sarà poi utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del 2022 relativa al periodo d’imposta 2021 oppure in compensazione tramite modello F24.
Introdotto lo scorso maggio dal Decreto Sostegni bis, si tratta in buona sostanza della riproposizione, sebbene in misura minore, dell’analogo beneficio già introdotto nel 2020 col Decreto Rilancio, che appunto disponeva a vantaggio degli esercenti attività d’impresa nonché delle associazioni o degli enti privati (compresi quelli del Terzo settore), un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro contro la diffusione del Covid-19.
Per l’esattezza, come accennavamo all’inizio, il beneficio tocca una platea formata da imprese/professionisti, enti non commerciali e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo regionale oppure identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Come indicato nel modello delle istruzioni scaricabile dal sito AdE, le spese per cui vale l’agevolazione – se effettuate nel periodo giugno-agosto 2021 – sono quelle sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi ai lavoratori adibiti alle attività lavorative e istituzionali;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di altre attrezzature di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di sistemi utilizzati per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.
Detto questo, il modulo per la richiesta del credito può essere trasmesso in via telematica entro il 4 novembre 2021 direttamente dall’impresa/associazione tramite i canali web dell’Agenzia, oppure avvalendosi di un intermediario fiscale (è possibile informarsi presso le sedi CAF ACLI Service Roma). Nel modulo in pratica va comunicato l’importo delle spese effettuate nel trimestre estivo 2021 per il quale è previsto il credito d’imposta.
Infine, entro cinque giorni dall’invio, verrà emessa una ricevuta a disposizione di chi ha trasmesso la comunicazione che attesterà la presa in carico della richiesta o il suo eventuale scarto accompagnato dalle motivazioni. In caso di scarto sarà comunque possibile inviare (sempre nel medesimo arco temporale dei 5 gg dall’invio della prima istanza) una nuova comunicazione sostitutiva, oppure presentare la rinuncia integrale al credito.