Erede minorenne, obbligo di dichiarazione
Pur accettando l’eredità con beneficio d’inventario, l’erede minore è comunque tenuto a osservare l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del genitore deceduto. Sull’argomento interviene una faq pubblicata il 4 maggio su FiscoOggi.it, magazine online dell’Agenzia delle Entrate, che riprende a sua volta un interpello del 2025 di analogo argomento (il n. 275 del 3 novembre). La questione riguardava il caso di un minore che aveva perso la mamma nel 2025, accettandone, dietro autorizzazione del giudice, l’eredità con beneficio d’inventario, e ricadendo così nell’obbligo fiscale della dichiarazione anche se l’inventario non era stato ancora concluso.
Secondo infatti quanto chiarito nella faq del 4 maggio, il minore acquisisce la qualità di erede nello stesso momento in cui presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità. L’accettazione con “beneficio d’inventario” permette in pratica di sostenere economicamente gli eventuali “lasciti” a debito del defunto solo con le sostanze del defunto stesso, senza cioè andare ad intaccare il patrimonio personale dell’erede.
In altre parole, a differenza della normale accettazione dell’eredità, in cui il patrimonio del defunto va a confluire in quello dell’erede divenendo di fatto un unico patrimonio indistinto, nel caso dell’accettazione con beneficio d’inventario (per altro obbligatoria nel caso dei minori) si mantiene una separazione tra patrimoni prevista appunto a “beneficio” dell’erede, laddove l’eredità contenesse debiti invece di crediti. In questo modo, quindi, l’erede sarebbe sì chiamato a “onorare” quei debiti, ma solo attingendo dalle risorse che erano del de cuius, e non dal suo patrimonio personale (ecco il perchè della separazione).
L’Agenzia ricorda che a protezione dei minori il legislatore ha subordinato l’accettazione dell’eredità all’autorizzazione del giudice tutelare, prevedendo inoltre che i lasciti debbano essere sempre accettati con beneficio di inventario (articolo 471 del Codice civile). Inoltre, sempre per tutelare il minore, il Codice civile prevede che i genitori non possano disporre dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo. Nel caso del beneficio di inventario, la dichiarazione di accettazione va presentata presso un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, dopodiché verrà inserita nel registro delle successioni del tribunale.
Ciò non toglie, come ritiene l’Agenzia, che il minore acquisisca comunque lo status di erede nel momento in cui si presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità. Tale status, in conclusione, presuppone che il minore sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi a nome del genitore deceduto e a versare le relative imposte.
FONTE CAF ACLI









