IMU: lo stop dell’attività no profit non blocca l’esenzione
Collegamento funzionale e vincolo strumentale: sono questi i due ingredienti imprescindibili per far sì che l’ente non commerciale possa godere dell’esenzione IMU sul possesso degli immobili dove si svolgono le sue attività no profit. Sull’argomento si è espresso il Dipartimento delle finanze con la Circolare n. 2 pubblicata il 16 luglio 2024, per far luce sulle novità dell’ultima Legge di Bilancio relative appunto all’esenzione sui fabbricati posseduti dagli enti non commerciali. Per l’esattezza, quella disposta dalla manovra 2024, è più che altro una norma di cosiddetta “interpretazione autentica”, ovvero una norma che di fatto non stabilisce nulla di nuovo, ma va piuttosto a fissare, interpretare i concetti introdotti da una norma precedente. In questo caso l’esenzione IMU sugli enti non commerciali era stata già disciplinata dalla Legge 160/2019.
Venendo ora alla Circolare DEF sulla norma interpretativa, viene quindi precisato che le due conditio sine qua non perché vi sia esenzione sono appunto il vincolo funzionale/strutturale e l’utilizzo strumentale. Quanto al primo punto, l’interpretazione della Legge di Bilancio statuisce che può esserci esenzione – e quindi l’immobile sarebbe comunque considerato posseduto dall’ente non commerciale – anche nel caso in cui l’ente medesimo, in qualità di comodante, lo concedesse a un soggetto/ente comodatario purché “funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente”, cioè a patto che il comodatario vi svolga esclusivamente le attività senza fini di lucro che consentono di beneficiare dell’esenzione.
Per collegamento “funzionale”, spiega il dipartimento, si intende in pratica la “coerenza” tra le attività senza fini di lucro svolte dal comodatario e la mission benefica, per così dire, del comodante, cioè non solo devono essere attività generalmente riconosciute come non commerciali, ma soprattutto, nello specifico, devono anche essere inquadrabili come “accessorie o integrative” rispetto a quelle istituzionali del comodante, ponendosi quindi in un rapporto di diretta strumentalità con queste ultime (in tal senso la Circolare riporta l’esempio di una sentenza della Cassazione del 2023, la n. 27761 relativa al caso di un ateneo che aveva appunto concesso in comodato alcuni suoi immobili a un’azienda regionale no profit per il diritto allo studio universitario, la quale vi svolgeva attività diverse ma comunque connesse all’università). Sul piano invece del collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante, il MEF spiega che questo sussiste nel momento in cui il comodatario “utilizza il bene per realizzare i compiti istituzionali del concedente”.
Veniamo infine al concetto di utilizzo strumentale. Su questo punto specifico la norma di interpretazione autentica si sofferma sull’eventualità in cui vi sia una sospensione dell’esercizio delle attività istituzionali, cosa che di per sé non escluderebbe l’esenzione dal pagamento IMU, ma solo a condizione che il blocco non determinasse poi una vera e propria cessazione delle attività. Quindi, in altre parole, lo stato di non-utilizzo (più o meno temporaneo) dell’immobile, non andrebbe a determinare la perdita dell’agevolazione; lo farebbe solo nel caso in cui si verificasse un mutamento della destinazione o, come detto, la cessazione definitiva delle attività no profit.
FONTE CAF ACLI