Proroga Superbonus, avvio verso la conferma
Manca l’ufficialità con la U maiuscola (vale a dire la pubblicazione in Gazzetta), ma nella sostanza la proroga del Superbonus è cosa fatta: l’emendamento introdotto nel decreto Cessioni cui la Camera ha già dato il suo ok, e che verrà approvato in Senato nella settimana di Pasqua, sancisce la possibilità per le abitazioni unifamiliari, comprese le villette (e senza alcun vincolo ISEE), di ultimare e pagare i lavori di Superbonus non più entro il 31 marzo, ma entro la data del 30 settembre 2023 con la garanzia di mantenere la maxi detrazione del 110%, che dal 1° gennaio la Legge di Bilancio ha “declassato” al 90%.
Proroga Superbonus 110: la nota del MEF
Insomma, nonostante il decreto non sia stato ancora convertito in legge (manca appunto l’ok definitivo del Senato) è talmente “cosa fatta” che ieri il sito del MEF ha diramato una nota ufficiale per confermare la concessione di questi sei mesi extra ai titolari di immobili che in base al precedente calendario per conservare il 110% avrebbero dovuto chiudere e pagare i lavori entro il 31 marzo 2023.
Proroga Superbonus 110: chi ne ha diritto
Tuttavia non va trascurata la conditio sine qua non che sta alla base di tutto: il 110% verrà sì mantenuto, ma a patto che il cantiere fosse non solo già avviato, ma che alla data del 30/09/22 sia stato già ultimato almeno il 30% dell’intervento complessivo, dove per “complessivo” si intende il lavoro nella sua globalità, includendo cioè, ove presenti, anche gli altri interventi di contorno (cd “trainati”) non detraibili di per sé col Superbonus. Quindi in parole povere: la proroga del 110 non investe tutti gli interventi – e a maggior ragione quelli che iniziano adesso – ma unicamente quelli effettuati sulle abitazioni unifamiliari che al 30 settembre 2022 fossero già conclusi per il 30%.
Proroga Superbonus 110: remissione in bonis più ampia sulle cessioni 2022
Inoltre la nota del MEF menziona anche un secondo aspetto del decreto: stavolta ci spostiamo sul piano della cessione del credito a terzi. La norma infatti allarga con un altro emendamento discusso e approvato alla Camera l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione relativa alle cessioni del credito in luogo della detrazione applicata nel 730 o nel Modello REDDITI. Un utilizzo, quindi, che in riferimento alle comunicazioni sulle spese sostenute nel 2022 e sulle rate residue delle spese 2020 e 2021 – il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate è il 31 marzo 2023 – prevede l’opportunità di “avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione favore di banche e intermediari finanziari viene concluso dopo il 31 marzo 2023”.
FONTE CAF ACLI