Superbonus, le novità per il 2025
Nel 2024 l’aliquota precedentemente applicata al 110% fino al 2022*, e poi abbassata al 90% nel 2023, è stata ulteriormente abbassata al 70%.
Per l’anno 2025, la Legge di Bilancio ha invece disposto un nuovo abbassamento dell’aliquota dal 70 al 65%. Il Superbonus spetterà inoltre esclusivamente per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024, quindi non spetterà (sempre limitatamente al 2025) per gli interventi avviati dopo la data del 15 ottobre 2024 e che dovessero appunto proseguire dopo il 31 dicembre 2024.
* In alcuni casi, la vecchia formula del 110% è rimasta valida fino al 31/12/2023 per i lavori eseguiti sui soli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 avessero già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.
Per usufruire del Superbonus è necessario applicare la detrazione nel Modello 730 o nel Modello REDDITI; con la sua consulenza CAF ACLI Service Roma può quindi essere utile ai fini del conseguimento dell’agevolazione.
Chi può chiedere il Superbonus?
Per l’anno 2025 è possibile chiedere il Superbonus al 65% esclusivamente per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024:
- condomìniali;
- eseguiti dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici di loro proprietà, composti da due a quattro unità abitative distintamente accatastate;
- eseguiti dalle persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
- eseguiti su immobili inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) che devono risultare regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale non lucrative.
Per interventi “già avviati” si intende che alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Nel caso di edifici indipendenti/autonomi e delle villette unifamiliari, per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, il Superbonus è attuabile al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
- l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
- il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, la soglia di reddito pari a 15.000 euro, calcolata sommando i redditi di tutti i familiari e dividendoli per i quozienti previsti dal decreto Aiuti-quater 176/2022.
Su quali lavori si applica il Superbonus?
Dal 1° gennaio 2025 il Superbonus è stato abbassato dal 70 al 65%. La detrazione riguarda i seguenti lavori, cosiddetti “trainanti”, esclusivamente se già avviati alla data del 15 ottobre 2024:
- lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici;
- lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari;
- lavori di riduzione del rischio sismico.
È inoltre possibile applicare il Superbonus sui seguenti lavori cosiddetti “trainati”, ma ovviamente a condizione che vengano eseguiti in contemporanea con almeno uno degli interventi “trainanti” indicati nel precedente elenco:
- lavori di efficientamento energetico;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
In quali casi è ancora valido il Superbonus 110%
La maxi-detrazione del Superbonus 110% è rimasta valida per certe tipologie di lavori pagati fino al 31 dicembre 2023; vediamo quali…
- nel caso degli edifici unifamiliari e delle unità immobiliari indipendenti e autonome sono detraibili al 110% le spese effettuate entro il 31.12.23 a patto che alla data del 30 settembre 2022 i lavori avessero già raggiunto una percentuale di completamento pari per lo meno al 30%;
- nel caso invece degli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari la condizione per usufruire del 110% è che la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
- per quanto riguarda i condomìni, il 110% è applicabile sulle spese 2023 a patto che la delibera assembleare sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA presentata entro il 31 dicembre 2022; nel caso invece la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, la CILA deve risultare presentata entro il 25 novembre 2022;
- il 110% resta infine applicabile fino al 31.12.23 sugli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.
Inoltre, il 110% resta valido nel 2024 e 2025 per i lavori eseguiti sugli edifici:
- inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale;
- dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Come usufruire del Superbonus?
A seguito dell’abolizione dal 17 febbraio 2023 dello sconto in fattura e della cessione del credito (che restano però validi su alcuni lavori), si può usufruire del Superbonus solo applicandolo come detrazione nel Modello 730 o nel Modello REDDITI.
La consulenza di CAF ACLI permetterà di portare a buon fine l’applicazione del beneficio. Tramite la compilazione della dichiarazione, i nostri esperti garantiranno la suddivisione dello sconto fiscale:
- in 5 rate annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- in 4 rate annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022*-2023**;
- in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024;
* Secondo quanto stabilito dal Decreto Cessioni relativamente alle spese sostenute nel 2022è stato possibile spalmare la detrazione Superbonus in 10 rate (anzichè nelle canoniche 4) esercitando l’opzione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa al 2023, quindi NON inserendo la prima delle 10 rate già nella dichiarazione del 2023 relativa al 2022.
** Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 relativamente alle spese sostenute nel 2023 (e analogamente a quanto stabilito dal Dl Cessioni per le spese 2022), sarà possibile spalmare la detrazione Superbonus in 10 rate tramite una dichiarazione integrativa 2024, redditi 23, da presentare entro il 31 ottobre 2025.