Superbonus per gli infissi: occorre certificato di congruità sul prezzo
Il Superbonus vuole vederci chiaro sui prezzi. Se infatti nell’ambito complessivo di una serie di interventi detraibili con lo sconto fiscale attualmente ribassato al 70% (il 110 è rimasto fino al 2022, poi nel 2023 è calato al 90%), c’è anche il progetto di inserire – come intervento “trainato” – la sostituzione di infissi e persiane, sarà necessario dimostrare la congruità delle spese riferendosi al listino prezzi esistente nel momento in cui le stesse vengono sostenute. Su questo verte la risposta 1/2024 dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 5 gennaio.
L’oggetto della questione riguarda un condominio minimo i cui proprietari e comodatari hanno incaricato una ditta edile di effettuare alcuni interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus. A questi lavori di efficientamento, che sono appunto quelli “trainanti” nell’ottica Superbonus, si è aggiunto poi un secondo intervento (“trainato”) con cui il condominio sta effettuando sull’intero edificio la sostituzione delle finestre e delle persiane ad arco (intervento ancora in corso) e per il quale intende usufruire sempre del Superbonus.
Ricordiamo infatti brevemente che l’assetto del Superbonus prevede questa regola particolare che distingue i lavori in trainanti e trainati. Questi ultimi, che di per sé non sarebbero detraibili col Superbonus se effettuati da soli, possono comunque usufruirne qualora vengano eseguiti assieme a uno o più interventi annoverati nella prima tipologia dei trainanti, cioè quella su cui principalmente si focalizza la detrazione del Superbonus.
Tornando allora al caso in esame, il dubbio sorge attorno alla questione dei prezzi sostenuti per dimostrarne la congruità ai fini del beneficio fiscale. Al momento infatti della firma del contratto di appalto con la ditta, il prezzario della Regione X (in cui si trova il condominio) non contemplava la tipologia degli infissi installati, quindi giocoforza si è fatto riferimento al prezzario della limitrofa Regione Y, che invece li includeva. Poi però nel frattempo, quando i lavori erano già in via di svolgimento, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ad arco.
Il condominio chiede quindi se sia possibile fare riferimento al nuovo listino aggiornato o se ai fini della congruità della spesa sia necessario attenersi a quello utilizzato inizialmente, stilato dalla Regione limitrofa. L’Agenzia scioglie il dubbio spiegando che anche per la verifica della congruità delle spese vale in un certo senso il principio di cassa, cioè in buona sostanza fa fede il momento in cui la spesa viene effettuata. Quindi se c’è un prezzario al quale fare riferimento, è quello valido nella data in cui la spesa viene sostenuta.
FONTE CAF ACLI