Permessi di soggiorno; conversione da motivi di studio a lavoro
Gli studenti non comunitari con permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possono svolgere un’attività lavorativa part-time fino a un massimo di 1040 ore all’anno.
Se lo studente supera il mole trasformare il permesso in motivi lavorativi, deve richiedere la conversione tramite il portale del Ministero dell’Interno. La gestione della pratica è competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, in base alla provincia di residenza.
In presenza dei requisiti è convertibile in lavoro anche il permesso rilasciato per formazione/tirocinio a patto che il tirocinio sia stato completato.
Con le modiche intervenute con il decreto Cutro è possibile convertire il permesso per studio in lavoro autonomo o subordinato, presentando la domanda in qualsiasi momento dell’anno.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio, formazione o tirocinio può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. In entrambi i casi, il permesso di soggiorno deve essere valido o in fase di rinnovo.
Lo Sportello Unico, dopo aver verificato la presenza di tutti i requisiti, consegna al datore di lavoro e alla persona straniera una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato. Inoltre, rilascia il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
È importante notare che, una volta ottenuto il permesso per motivi di lavoro, non sarà possibile rinnovarlo per motivi di studio.
Contatta il Patronato ACLI Roma per richiedere informazioni personalizzate e il controllo dei requisiti richiesti.
FONTE PATRONATO ACLI