Reddito di Cittadinanza: un solo assegno a famiglia
Ormai il “decretone” su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 è stato convertito legge. L’ok definitivo è arrivato in terza lettura al Senato il 27 marzo, dopo che lo stesso Senato (in prima lettura) e la Camera di Montecitorio (in seconda) avevano già approvato il testo apportando però alcune modifiche rispetto all’articolato originale licenziato a gennaio dal Consiglio dei Ministri. Torneremo quindi nei giorni successivi a fare il punto sulle modifiche normative più salienti, fermo restando, però, che le modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare non saranno retroattive, cioè in sostanza non avranno alcun effetto sulle domande di RdC antecedenti alla conversione. Ciascuna domanda verrà dunque esaminata dall’Inps sulla base dei criteri validi al momento dell’inoltro (la procedura di richiesta è stata infatti attivata il 6 marzo, ma l’approvazione definitiva del decreto è arrivata appunto il 27). Oltretutto, la non retroattività delle modifiche al testo era stata ribadita dal direttore generale dell’istituto di previdenza, Gabriella Di Michele, nel corso di un’audizione alla Camera.
In questa sede ci preme invece tornare su alcuni aspetti procedurali connessi alla presentazione delle domande, e su come queste ultime verranno “processate” una volta trasmesse. La cosa, in particolare, è utile per capire con esattezza cosa ci si può aspettare o meno dal CAF nel momento in cui ci si presenta allo sportello per fare domanda di RdC. Traducendo: cosa è possibile chiedere al CAF e cosa invece il CAF non può fare per voi? Partiamo dall’ISEE. In questo senso, a meno che il richiedente non sia già in possesso di una DSU in corso di validità, il CAF è il posto giusto dove recarsi. Gli operatori fiscali compileranno infatti il Modello ISEE sulla base del quale verrà calcolato l’indice di situazione economica del nucleo familiare, conditio sine qua non per procedere poi con l’istanza vera e propria di RdC.
Anche l’istanza può essere compilata e trasmessa passando dal CAF, ma attenzione: fare la domanda non significa affatto assicurarsi il diritto all’assegno, perché dopo l’inoltro partirà la fase decisiva della valutazione, e a quel punto il CAF che vi ha assistito sarà già fuori gioco. Ossia: il ruolo dei CAF è limitato semplicemente alla compilazione e all’inoltro delle domande, ed entrambe le cose vengono svolte con criteri non selettivi, cioè non sta all’operatore del CAF informare il richiedente se la domanda verrà o meno accolta. È un po’ la stessa cosa che avviene per l’ISEE: il CAF elabora ed invia la DSU, ma poi di fatto è l’Inps che calcola l’indicatore sulla base delle informazioni che il CAF gli ha trasmesso.
Quindi, tutto ciò che avviene al di là della trasmissione della richiesta è di competenza di altri tre soggetti:
- l’Inps: che riceverà e valuterà le domande di RdC, comunicandone l’esito al diretto interessato;
- le Poste: che contatteranno il diretto interessato comunicandogli dove e come andare a ritirare la card del RdC;
- i centri per l’impiego: che avranno il compito di assistere il beneficiario del RdC nella ricerca di un impiego.
Questo in buona sostanza è l’iter. Giorni fa la Consulta Nazionale dei CAF ha anche diramato una sorta di “memorandum” operativo nel quale sono stati chiariti gli stessi passaggi chiave di cui vi stiamo dando conto. “Per ogni domanda – scrive la Consulta – sarà attribuito, entro 24/48 ore, uno specifico protocollo INPS (in pratica un codice alfanumerico, ndr) che sarà comunicato al richiedente mediante sms oppure posta elettronica. Successivamente la domanda sarà accolta o rigettata in base alla sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali previsti dal Decreto Legge 4/2019”. Quindi l’Inps riceve le domande, gli attribuisce un codice e le esamina.
Ultima cosa fondamentale: è ammesso un unico beneficio per ciascun nucleo familiare. Quindi in termini pratici, qualora più persone dello stesso nucleo familiare si trovassero a presentare domanda per il RdC, anche se tutte le domande fossero in teoria idonee, il beneficio scatterebbe comunque solo per un richiedente. La Consulta nel suo “memorandum” si sofferma anche su questo aspetto. “Al fine di evitare la presentazione di più domande di beneficio per lo stesso nucleo familiare, l’Inps procederà alla loro lavorazione in base alla data di sottoscrizione. In questo modo, qualora vengano presentate due distinte domande per lo stesso nucleo familiare (stesso richiedente oppure richiedenti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare), la seconda, in ordine temporale di sottoscrizione, sarà sospesa in attesa della lavorazione della prima che, se accolta da INPS, determinerà lo scarto della seconda. D’altra parte, nel caso di scarto della prima, l’Istituto procederà alla lavorazione della seconda domanda”.