Welfare aziendale, rimborso spese scolastiche esente Irpef anche se paga il coniuge
Anche il rimborso della spesa scolastica effettuata dal coniuge del lavoratore che gode di un piano di welfare aziendale può rientrare nel regime di non imponibilità a fini Irpef previsto dal piano medesimo, a condizione però che al datore di lavoro venga consegnata la documentazione necessaria per verificare la natura della spesa e il soggetto fruitore del servizio scolastico.
Con la risposta 159/2026 del 10 agosto, l’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro nell’ambito di un piano di welfare aziendale a fronte di spese di istruzione sostenute nell’interesse di familiari a carico. La materia si ricollega all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir, secondo il quale vengono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per finalità educative e formative relative ai familiari a carico.
Nello specifico il caso della risposta 159 riguarda il rimborso da parte del datore di lavoro a uno dei suoi dipendenti (titolare appunto di un credito di welfare aziendale) di alcune spese di istruzione sostenute per i figli e riconducibili alle finalità previste dal citato articolo 51, spese però che nella fattispecie sono state sostenute materialmente dal coniuge del dipendente tramite un conto intestato esclusivamente a quest’ultimo. La domanda posta all’Agenzia mira quindi a chiarire se la circostanza che il pagamento sia stato eseguito da un soggetto diverso dal dipendente titolare del credito-welfare, impedisca o meno la non concorrenza del rimborso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, cioè se in buona sostanza quel rimborso possa restare al di fuori dell’imponibilità Irpef.
L’analisi dell’Agenzia fa notare anzitutto che a fronte del principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale vi rientrano non solo i normali emolumenti monetari, ma anche i valori corrispondenti a beni, servizi e opere messi a disposizione dal datore di lavoro, fanno comunque eccezione (perciò non fiscalmente imponibili) certe prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione e istruzione da parte dei figli dei dipendenti (ad esempio mense, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio ecc ecc).
In questi casi, come spiega la Circolare 28/E del 15 giugno 2016, la non imponibilità ai fini Irpef può riguardare tanto le prestazioni erogate direttamente dal datore di lavoro, quanto le somme di denaro corrisposte ex post a titolo di rimborso per spese già sostenute dal dipendente. Ipotesi, quest’ultima, che presuppone l’acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità educative del credito-welfare (è necessario cioè che dalla documentazione risultino il soggetto che ha fruito del servizio/prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata).
Tra l’altro, osserva l’Agenzia, “non essendo prevista una specifica modalità per effettuare i pagamenti relativi ai servizi, la non concorrenza al reddito può essere riconosciuta anche quando il pagamento sia avvenuto con modalità che non consentono di ricondurre direttamente la spesa al dipendente”. Su queste basi l’Agenzia conclude insomma che anche quando la somma rimborsata al dipendente è stata anticipatamente pagata non dal dipendente bensì dal coniuge, la sua esenzione ai fini Irpef non viene comunque meno, fermo restando l’obbligo di rilasciare al datore di lavoro la documentazione che possa dimostrare il corretto uso delle somme rimborsate.
FONTE CAF ACLI









