730/26, Bonus Casa ha una nuova veste
Sul 730/2026, i cui modelli precompilati possono essere modificati e trasmessi dal 14 maggio (anche con l’assistenza delle sedi CAF ACLI Roma), vengono “cristallizzate” le novità che hanno riformato i bonus casa a partire dalle spese effettuate nel 2025 (e che dunque producono i loro effetti fiscali proprio dai modelli 2026). L’Agenzia delle Entrate, già con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025, aveva chiarito le regole parzialmente riscritte dalla scorsa Legge di Bilancio.
Bonus casa: le novità nel 730/2026
Vediamo quindi a che detrazione vanno in contro nell’attuale Modello 730 coloro che nel 2025 hanno sostenuto spese di ristrutturazione o ecobonus. L’aspetto principale è certamente l’uniformità per tutte le tipologie di bonus (edile, antisismico, energetico) delle due aliquote al 50 e 36% abbinate ai lavori eseguiti rispettivamente sull’abitazione principale (50%) o su qualunque altra tipologia di fabbricato (36%).
Vi sono però delle condizioni affinché sia riconosciuta la maggiorazione sulle abitazioni principali. Anzitutto il contribuente beneficiario del bonus deve essere titolare o di un diritto di proprietà sull’abitazione stessa o di un diritto reale di godimento (vedi usufrutto, uso, abitazione). Questo vuol dire quindi che l’aliquota maggiorata al 50% viene a decadere per tutta una serie di altri soggetti che possono sì beneficiare della detrazione, ma solo nella sua versione standard al 36%, parliamo per l’esattezza:
- dei familiari conviventi del titolare dell’immobile (ad esempio la moglie che paga i lavori svolti sull’abitazione di proprietà del marito);
- oppure dei cosiddetti “detentori”, cioè gli affittuari o i comodatari, che pur usando l’immobile come loro dimora principale non ne hanno però la piena titolarità al pari di un possessore.
Un dettaglio da ricordare è quello che prevede che l’immobile, laddove nel 730 si voglia usufruire dell’aliquota maggiorata, sia adibito ad abitazione principale per lo meno a lavori ultimati. La condizione perciò di abitazione principale non è necessario che sussista già ad inizio cantiere, ma deve appunto rilevarsi quando i lavori finiscono (questo, ad esempio, quando si acquista una casa che si vuole ristrutturare prima di andarci ad abitare, oppure magari quando si vuole trasformare un immobile strumentale in propria abitazione).
730 e Superbonus: ultima chiamata per i lavori del 2025
In tema di detrazioni edili c’è infine da ricordare il Superbonus, sebbene sia ormai in via di estinzione vista la progressiva manovra di “spegnimento” attraversata in questi ultimi anni. Dopo infatti il primo décalage avvenuto nel 2023, che dal 110% l’aveva portato al 90%, e successivamente dal 90 al 70% nel 2024, il 2025 è stato infatti l’ultimo anno per cui i soli complessi condominiali o le persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, potranno richiedere la detrazione nella misura ulteriormente ridotta del 65%, e oltretutto a condizione che gli interventi risultino già avviati alla data del 15 ottobre 2024. Vale a dire che a quella data deve risultare:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
FONTE CAF ACLI









