IMU di favore su comodati e genitori affidatari
L’acconto IMU è dietro l’angolo: il 16 giugno va pagata la prima rata sul 2026, ossia la metà dell’imposta dovuta su tutti i 12 mesi. È bene però puntare la lente su un paio di casistiche abbastanza scivolose per evitare poi brutte sorprese. La prima è rappresentata dagli immobili concessi in comodato d’uso, che a certe (strettissime) condizioni potrebbero anche dar diritto a un’imposta dimezzata, calcolata cioè solo sulla metà del valore catastale (ricordiamo che CAF ACLI Roma fornisce assistenza sul calcolo).
La classica domanda che viene posta ai CAF è sempre la stessa: ho dato casa in comodato a un mio parente, devo pagarci l’IMU interamente o posso usufruire dello sconto? Risposta altrettanto scontata: beh, dipende. Anzitutto dipende da chi è il parente comodatario, e poi soprattutto dalla situazione immobiliare complessiva del comodante, cioè in buona sostanza se il comodante, a parte la casa concessa in comodato, ne possiede altre.
Delimitiamo allora i paletti dell’agevolazione. Tanto per cominciare il comodato va registrato in forma scritta, e i comodatari possono essere solo i parenti in linea retta entro il primo grado. Tradotto: genitori o figli. Detto questo, la regola più stringente che di fatto esclude molti possessori dall’agevolazione è quella secondo la quale il comodante deve:
- o possedere un solo immobile, cioè quello concesso in comodato,
- oppure al massimo possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale nello stesso Comune dove si trova l’altra casa concessa in comodato
- e infine risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Un chiarimento importante va fatto sul requisito che impone il possesso di “un solo immobile”. A tal riguardo infatti una risoluzione del MEF datata 2016 specificava che “laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita ad immobili abitativi. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione”. Traducendo allora: il comodante che fosse eventualmente titolare della casa in comodato d’uso più eventualmente di un’altra seconda casa vuota non avrebbe diritto all’agevolazione, mentre il comodante titolare di altri immobili non abitativi (vedi ad esempio pertinenze, terreni, negozi, ecc) ne avrebbe diritto.
L’altra casistica da mettere sotto la lente è quella dei genitori affidatari dei figli a cui, dietro provvedimento del giudice, sia stata assegnata la casa familiare di proprietà dell’altro genitore. Entro questa fattispecie, infatti, il genitore affidatario (non possessore) acquisisce il diritto di abitazione sull’unità abitativa, la quale pertanto eviterà l’IMU in qualità di abitazione principale del genitore e del figlio affidato. Al tempo stesso però anche l’altro genitore non sarà soggetto passivo di IMU, visto che sarà assimilato ad un nudo proprietario. Fin qui tutto chiaro.
Il problema però si pone quando il figlio compie 18 anni. Alcuni Comuni infatti nel momento in cui il figlio diviene maggiorenne tendono a far decadere l’assimilazione dell’immobile ad abitazione principale, con obbligo pertanto di pagamento IMU. Orientamento, questo, che sarebbe anche corroborato da alcune sentenze della Cassazione secondo cui, ad esempio, la maggiore età del figlio determinerebbe sempre la cessazione dell’esenzione, oppure il diritto di godimento dell’abitazione verrebbe meno solo nei casi in cui il figlio maggiorenne fosse autosufficiente dal punto di vista economico (cioè in parole povere non fiscalmente a carico). Purtroppo però una risposta chiara non c’è su questo aspetto, di conseguenza è bene esaminare nel dettaglio se e cosa prevedono in merito le delibere comunali.
FONTE CAF ACLI









