Detrazione posto auto; necessaria la categoria C/6
Titolo edilizio con indicazione del vincolo pertinenziale e accatastamento nella categoria C/6. Questi i due requisiti imprescindibili per ottenere la detrazione sui costi sostenuti per la realizzazione del posto auto pertinenziale all’abitazione. L’Agenzia delle Entrate lo spiega rispondendo all’interpello n. 118/2026 nel quale viene analizzato il caso di un contribuente che nel 2025 ha realizzato una capanna in legno la cui titolarità è suddivisa al 50% insieme al padre. La struttura, secondo quanto dichiarato, è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa. I costi dell’intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter usufruire della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir da suddividere in dieci quote annuali di pari importo.
Sorge però un dubbio a causa di due aspetti tecnici non secondari. Il primo riguarda la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori, sulla quale non viene infatti specificato né che la capanna è destinata a posto auto né che esiste un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa. Ciononostante il contribuente, nell’allegare la documentazione del caso, ha trasmesso all’Agenzia una dichiarazione tecnica che conferma sia l’utilizzabilità della tettoia come parcheggio, sia il suo collegamento funzionale con l’abitazione principale. L’altro aspetto riguarda invece l’accatastamento, visto che il manufatto risulta censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, e non in C/6, dove invece avrebbe dovuto essere accatastato. Di qui la domanda posta all’Agenzia, se si possa o meno ottenere la detrazione del 50% anche in presenza di queste anomalie.
L’Agenzia risponde al dubbio negativamente per due ragioni. La prima è che per beneficiare della detrazione non basta che il bene venga usato come parcheggio, ma occorre appunto che esso sia anche riconoscibile come tale sul piano giuridico, quindi come autorimessa o posto auto pertinenziale. La stessa Circolare 17/E del 26 giugno 2023 richiamata dall’Agenzia, specificava appunto che la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa “a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Peraltro, tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo”.
La seconda ragione alla base del disconoscimento della detrazione è legata invece alla classificazione catastale: la capanna è stata infatti censita in C/2, categoria che identifica magazzini e locali di deposito, e non in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, nella fattispecie, alle autorimesse. Al di là perciò dell’assenza del vincolo di pertinenzialità, la struttura realizzata non avrebbe nemmeno potuto essere considerata “autorimessa” o “posto auto” per via della sua “errata” classificazione catastale. Da qui il decadimento della validità del bonus fiscale sulla realizzazione del manufatto.
FONTE CAF ACLI









